Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Art. 6.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
; 5° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 6° la sottoscrizione del traente.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
luogo di pagamento; 5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso; 6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno
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° l'indicazione della data e del luogo di emissione, nonchè di quello di pagamento; 6° la clausola che l'assegno sarà pagato soltanto dopo che la filiale
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ai n. 1°, 2°, 3° e 5° dell'art. 1 e all'art. 11; 4° chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 6.